Il Decreto Ministeriale del 07/01/2005 “ NORME TECNICHE E PROCEDURE PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI D’INCENDIO” , pubblicato sulla G.U. n.28 del 04/02/2005, all’ Art. 11 “Norme transitorie”, recita:
1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, e' consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20
dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su
ciascun esemplare prodotto.
Lo stesso Decreto al comma 4 dell’Art.12, stabilisce i termini di entrata in vigore:
4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si può, quindi, riepilogare che:
- Tutti gli estintori approvati secondo il D.M. 20/12/82 potranno essere commercializzati fino al 04/02/2007.
- Tutti gli estintori approvati secondo il D.M. 20/12/82 devono essere dimessi dopo 18 anni dalla data di costruzione punzonata sul serbatoio.